ࡱ> #`{bjbjmm.~%2222222FUUU8FU2VF aV W(2W"TWTWTW3X3X3XC`E`E`E`E`E`E`$bbhdi`]2\/X3X\\i`22TWTW`S_S_S_\X2TW2TWC`S_\C`S_S_22S_TWV ЖU]XS_`4`0 aS_Rek]ReS_Re2S_3X5YS_YZ:3X3X3Xi`i`^X3X3X3X a\\\\FFFKPDFFFPFFF222222 EMBED Word.Picture.8 COMUNE DI CHIALAMBERTOPROVINCIA DI TORINO Via Roma 2 10070 CHIALAMBERTO (TO) Tel. 0123-506701 Fax 0123-506369 E-mail  HYPERLINK "mailto:chialamberto@reteunitaria.piemonte.it" chialamberto@reteunitaria.piemonte.it Codice Fiscale 83002850010 - Partita Iva 02214960011 REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI Norme e direttive concernenti lesercizio del Commercio al Dettaglio su aree pubbliche Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 del 21.06.2010 INDICE TITOLO I NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI LESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE PARTE I PREMESSA Articolo 1 Definizioni Articolo 2 Prescrizioni generali PARTE II ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Articolo 3 Programmazione comunale Articolo 4 Tipologie di mercato Articolo 5 Esercizio del commercio ambulante itinerante Articolo 6 Vendita diretta da parte di produttori agricoli PARTE III REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI Articolo 7 Sistema autorizzatorio Articolo 8 Procedimento per la concessione di miglioria Articolo 9 Disponibilit dei posteggi Articolo 10 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni Articolo 11 Autorizzazioni di tipo a) Articolo 12 Autorizzazioni di tipo b) Articolo 13 Registro per le autorizzazioni PARTE IV REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI Articolo 14 Aree per lesercizio continuativo del commercio su aree pubbliche PARTE V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 15 Autorizzazioni temporanee Articolo 16 Superficie e dimensione dei posteggi Articolo 17 Vendita senza autorizzazione TITOLO II REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI PARTE VI PREMESSA Articolo 18 Aree di mercato e zone di vendita Articolo 19 Disciplina generale dei mercati PARTE VII CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO Articolo 20 Tipologia Articolo 21 Estremi dellatto di istituzione Articolo 22 Modificazioni delle aree mercatali Articolo 23 Scambio di posteggi Articolo 24 Ampliamento dei posteggi PARTE VIII GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO Articolo 25 Orario di mercato Articolo 26 Modalit di accesso degli operatori Articolo 27 Circolazione pedonale e veicolare PARTE IX - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI Articolo 28 Concessione del posteggio Articolo 29 Sostituzione temporanea Articolo 30 Subingresso nel posteggio Articolo 31 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi Articolo 32 Modalit di riassegnazione dei posteggi del mercato Articolo 33 Registro degli operatori sui mercati Articolo 34 Modalit di registrazione Articolo 35 Decadenza della concessione di posteggio Articolo 36 Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio Articolo 37 Modalit di riassegnazione dei posteggi nei casi di reistituzione dei mercati PARTE X MODALITA DI VENDITA Articolo 38 Obblighi dei venditori Articolo 39 Attrezzature di vendita Articolo 40 Collocamento delle derrate Articolo 41 Divieti di vendita Articolo 42 Vendita di animali destinati allalimentazione Articolo 43 Atti dannosi agli impianti del mercato Articolo 44 Divieti Articolo 45 Furti e incendi PARTE XI ORGANI DI CONTROLLO Articolo 46 Preposti alla vigilanza Articolo 47 Delegati o Commissione di mercato PARTE XII NORME FINALI Articolo 48 Norme finali Articolo 49 Canone, tasse e tributi comunali Articolo 50 Sanzioni TITOLO I NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI LESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE PARTE I PREMESSA Articolo 1 Definizioni 1. Agli effetti delle presenti norme, per D.Lgs. 114/98 si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dellarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per Legge regionale la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per Indirizzi Regionali la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 3799, indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per Criteri Regionali la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32 2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per autorizzazione di tipo a) lautorizzazione allesercizio dellattivit di vendita sulle aree pubbliche mediante lutilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per autorizzazione di tipo b) lautorizzazione allesercizio dellattivit di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purch in forma itinerante. Articolo 2 Prescrizioni generali 1. Al fine di assicurare il servizio pi idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densit della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dallarticolo 28 del D. Lgs. 114/98. 2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dallarticolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per lubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, e gli eventuali spazi per le temporanee. 3. Listituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformit alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dellorgano competente in base alle indicazioni delle presenti norme. PARTE II ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Articolo 3 Programmazione comunale 1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dellart. 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali. 2. Il Comune di Chialamberto, cos come identificato dallart. 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un Comune appartenente alla rete secondaria Comune minore. 3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densit della rete distributiva e della presumibile capacit di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalit e produttivit del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite. Articolo 4 Tipologie di mercato 1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dellart. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica. - Aree per lesercizio continuativo del commercio su aree pubbliche - Aree per le quali consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee 2. Per lesatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alla allegata planimetria (Allegato 1). 3. Lattivit di vendita che si svolge sulle suddette aree potr essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanit o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato. Articolo 5 Esercizio del commercio ambulante itinerante 1. E commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dellapposita autorizzazione regionale di cui allarticolo 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98. 2. Il commercio ambulante itinerante pu essere esercitato nellambito dellintero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree: - aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada); - aree interne al perimetro delle aree mercatali nei giorni di mercato, fronte Cimitero (salvo autorizzazioni rilasciate in occasione di particolari ricorrenze), Chiese e altri luoghi di culto. 3. E vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale. 4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attivit di vendita in forma itinerante devono osservare lorario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonch sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia. 5. E comunque fatta salva la possibilit di limitare lesercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Articolo 6 Vendita diretta da parte dei produttori agricoli 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui allarticolo 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, possono vendere al dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalla rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 228/2001, previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede lazienda di produzione dei prodotti. La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalit del richiedente, delliscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dellazienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui sintende praticare la vendita e lautocertificazione dei requisiti morali previsti dallarticolo 4 del D. Lgs. 228/2001. La vendita in forma itinerante pu essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori qualora liberi. 2. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati allesercizio dellattivit di vendita dei produttori agricoli. Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno in spunta i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli possono esercitare lattivit di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per lassegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali. 3. I produttori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui allarticolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, che intendono effettuare la vendita al dettaglio su area mercatale con posteggio, devono presentare la comunicazione al competente Ufficio Commercio e contestualmente la richiesta di concessione del posteggio su cui si intende esercitare lattivit. 4. Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento della titolarit o della gestione dellimpresa agricola di cui al successivo comma 5, lassegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di appositi bandi comunali articolati come previsto dalla normativa vigente. 5. Il subingresso nella concessione del posteggio pu essere autorizzato in seguito a cessione o ad affitto dellazienda agricola o alla cessione del ramo aziendale attestati mediante autocertificazione o documentati dai relativi contratti. 6. La concessione decennale pu essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio pu essere oggetto di pi concessioni nellarco dellanno per differenti periodi. 7. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli agricoltori tramite spunta giornaliera su ogni mercato osservando i seguenti criteri di priorit: a) aziende aventi sede nel comune di svolgimento del mercato; b) aziende con il maggior numero di presenze; c) aziende che pongano in vendita esclusivamente prodotti dellagricoltura biologica o ecosostenibile e che esibiscano le relative certificazioni di legge; d) aziende aventi sede nella provincia di Torino; e) aziende aventi sede nelle altre province della Regione Piemonte; f) aziende aventi sede nelle restanti localit del territorio nazionale o di quello della Comunit Europea. 8. Ai fini dellassegnazione giornaliera predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici che per i rilevamenti e le assegnazioni giornaliere si avvalgono di personale a ci appositamente destinato. 9. Lattivit di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilit e rintracciabilit degli alimenti. PARTE III REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI Articolo 7 Sistema autorizzatorio 1. Le Autorizzazioni per lesercizio del commercio su area pubblica si distinguono in Autorizzazioni di Tipo A e di Tipo B secondo quanto disposto dal Titolo II Capo II e Capo III della D.G.R. n. 32-2642/2001. 2. Ai sensi dellarticolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile di Area o suo delegato rilascia le autorizzazioni per lesercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per 10 anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV. 3. Il Responsabile di Area o suo delegato rilascia le autorizzazioni per lesercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purch in forma itinerante a coloro che risiedono nel Comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica. 4. Il Responsabile di Area o suo delegato rilascia altres le autorizzazioni di cui alla legge nr. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi alluopo riservati sullarea di mercato. Articolo 8 Procedimento per la concessione di miglioria 1. Chi ne abbia interesse, pu presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato e nel medesimo settore e specializzazione merceologica, qualora prevista, e semprech il posteggio richiesto in miglioria abbia le medesime caratteristiche, relativamente alle dimensioni e ai servizi, del posteggio in concessione al richiedente al momento di presentazione dellistanza. 2. Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede allesame delle istanze pervenute e alleffettuazione della miglioria ferma restando la verifica della regolarit della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU e dellassenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per lesercizio dellattivit. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU relativa agli ultimi due anni, dovr essere comprovata dal concessionario. Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglioria. 3. Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglioria e secondo lordine dei seguenti criteri: a) data di presentazione o di spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R della domanda; b) maggiore anzianit di concessione di posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile; c) maggiore anzianit di iscrizione al registro delle ditte ora R.E.A., riferita allattivazione dellimpresa cui fa capo lautorizzazione in base alla quale esercitata lattivit sul mercato; d) a parit di condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) et dellintestatario dellautorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della societ al quale intestata lautorizzazione, dando la precedenza al pi anziano. 4. Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio annotata sullatto di concessione il quale mantiene la scadenza decennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa. La data di conclusione del procedimento di 30 giorni. Articolo 9 Disponibilit dei posteggi 1. Il Comune, previo accertamento della disponibilit di posteggi sulle aree per lesercizio continuativo, a cadenza settimanale, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni. La presente disposizione non si applica invece alle manifestazioni ultra-mensili rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata di volta in volta per ogni singola manifestazione; in questo caso le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validit temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione. 2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilit di almeno un posteggio sullarea interessata per lesercizio del commercio su aree pubbliche. 3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere allAlbo pretorio, deve contenere: - lindicazione dellarea per lesercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce; - lelenco dei posteggi disponibili; - il numero che li identifica; - lesatta collocazione di ciascuno; - le dimensioni e la superficie; - il settore merceologico di appartenenza; - il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale listanza deve essere spedita al comune; - lindicazione di eventuali criteri di priorit di accoglimento delle istanze; 4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorit per il futuro. 5. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessit consentita lintegrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando. Articolo 10 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni 1. Il procedimento per il rilascio dellautorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. 2. Allatto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sar rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente: a) ufficio competente alla gestione della pratica; b) oggetto del procedimento; c) persona responsabile del procedimento; d) ufficio presso il quale si pu prendere visione degli atti del procedimento; e) termine di conclusione del procedimento. 3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta costituita dallavviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica allinteressato le indicazioni di cui al comma precedente. 4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dellinoltro al Comune. 5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne d notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarit o incompletezza. Nel caso di irregolarit il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti. 6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta allinteressato di elementi integrativi o di giudizio che non siano gi nella disponibilit del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore. 7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1. 8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena larchiviazione della pratica. 9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta. 10. Loperatore commerciale deve rispettare le norme fiscali. Articolo 11 Autorizzazioni di tipo a) 1. Chi intende ottenere lAutorizzazione di tipo a) per lesercizio dellattivit di vendita sulle aree pubbliche mediante lutilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio oggetto di distinta autorizzazione. 2. Lautorizzazione di tipo a), oltre allesercizio dellattivit con lutilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, lesercizio sulle zone di sosta prolungata e lesercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale. 3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore pu essere titolare e pu fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di pi autorizzazioni di tipo a) per pi mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari. 4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilit: - la denominazione dellarea mercatale; - il numero del posteggio; - il settore o i settori merceologici; - il possesso dei requisiti morali previsti dallarticolo 5 del D. Lgs. 114/98; - il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dallarticolo 5 del D. Lgs. 114/98; 5. In caso di societ il possesso dei requisiti professionali richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta allattivit commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3. 6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullit; la sottoscrizione non soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto allistruttoria, ovvero nel caso in cui listanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identit del sottoscrittore. 7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarit e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9. Articolo 12 Autorizzazioni di tipo b) 1. Lautorizzazione per lesercizio del commercio su area pubblica senza luso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di societ di persone, dal comune in cui ha sede legale la societ. 2. Lautorizzazione di tipo b) consente alloperatore lesercizio del commercio in forma itinerante in riferimento allambito territoriale nazionale cos come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, lesercizio dellattivit nellambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dallart. 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, lesercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale. 3. Allo stesso soggetto non pu essere rilasciata pi di unautorizzazione nellambito dellintero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32 2642 del 2 aprile 2001, nonch lacquisto dazienda per atto tra vivi o per causa di morte. 4. La procedura seguir quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovr indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarit al momento della presentazione della stessa. 5. Loperatore commerciale deve rispettare le norme fiscali. Articolo 13 Registro delle autorizzazioni 1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dellarticolo 28 del D. Lgs. 114/98, e predisporr una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e pi precisamente: a) le generalit del titolare; b) lindirizzo di residenza; c) il tipo di autorizzazione; d) il settore merceologico oggetto dellautorizzazione; e) il numero del posteggio assegnato alloperatore; f) il codice fiscale; g) la partita I.V.A. PARTE IV REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI Articolo 14 Aree per lesercizio continuativo del commercio su aree pubbliche 1. Ai sensi dellart. 28, comma 13, del D. Lgs. 114/98, il Comune determina larea, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi, da destinare allo svolgimento continuativo dellattivit di commercio su aree pubbliche. 2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sullarea in cui si effettua il mercato. AREA N.1 ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALLARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. 114/98 UBICAZIONE: Piazza del Mercato dal 1 luglio a met settembre Piazza F.lli Chiariglione da met settembre al 30 giugno GIORNO DI SVOLGIMENTO: sabato PERIODO: settimanale ORARIO: 8,00 13,00 3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono cos individuate. Per lesatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Allegato 1). PARTE V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 15 Autorizzazioni temporanee 1. Il Responsabile dellArea o suo delegato pu rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone. 2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge. 3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi sar determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nellatto di istituzione della manifestazione. 4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potr essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa. 5. La procedura seguir quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili. 6. E fatto salvo il rispetto delle norme fiscali. Articolo 16 Superficie e dimensione dei posteggi 1. La dimensione di ciascun posteggio quella indicata nellallegata planimetria (All. A). 2. Per superficie di vendita si intende lintera area destinata allo svolgimento dellattivit commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o lautobanco, le attrezzature, le merci e leventuale mezzo di trasporto delle stesse. 3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni. Articolo 17 Vendita senza autorizzazione 1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dellart. 29 del D. Lgs. 114/98. 2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D. Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29. TITOLO II REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI PARTE VI PREMESSA Articolo 18 Area di mercato e zone di vendita 1. Il mercato sul quale di effettuano le attivit di commercio su aree pubbliche compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli. 2. Nellarea di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori. 3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, allinterno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, cos come le attrezzature utilizzate per lesposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso. Articolo 19 Disciplina generale dei mercati 1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonch alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza. PARTE VII CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO Articolo 20 Tipologia 1. Ai sensi dellarticolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui allart. 27 del D. Lgs. 114/98, lattivit di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nellarea sita in Piazza del Mercato e/o Piazza F.lli Chiariglione, cos come individuata dallarticolo 14 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con unofferta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari. Articolo 21 Estremi dellatto di istituzione 1.Il presente regolamento disciplina tutte le modalit di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con Deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 08.12.1985. Articolo 22 Modificazioni delle aree mercatali 1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione dei rappresentanti del mercato, possono essere disposti i seguenti interventi modificativi non previsti nel Piano dei mercati: a) soppressioni; b) trasferimenti definitivi; c) ampliamenti dellarea complessiva; d) modifiche delle aree merceologiche; e) trasformazione delle aree in gruppi di posteggi o viceversa. 2. Nel caso di grandi interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico e viabilistici che interessano il sedime del mercato, impedendone laccesso e lutilizzo, sono adottati, con deliberazione della Giunta Comunale, i necessari atti per le modifiche temporanee dellarea mercatale. Nei casi di urgenza, gli atti modificativi sono adottati con ordinanza. Qualora si renda necessario sperimentare nuove strategie per rivitalizzare landamento commerciale dei mercati, la Giunta Comunale previo parere delle rappresentanze degli operatori interessati, ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative, delibera delle modifiche temporanee e sperimentali delle aree mercatali. Articolo 23 Scambio dei posteggi 1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo consentito chiedere lo scambio consensuale del posteggio. 2. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente lespressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio. 3. Laccoglimento subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarit della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti COSAP/TARSU nonch allassenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per lesercizio dellattivit. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU relativa agli ultimi due anni dovr essere comprovata dai concessionari richiedenti. La domanda non pu essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati. 4. La domanda di scambio posteggio si considera accolta, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 3, comunicando agli interessati lesito entro 30 giorni dalla richiesta. 5. Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario. Articolo 24 Ampliamento dei posteggi 1. Il Comune pu autorizzare lampliamento della superficie dei posteggi qualora ci non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilit pedonale, di accessibilit ai posteggi e di sicurezza, previste per larea del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dellarea lo consentano. 2. Gli operatori che intendono esercitare lattivit sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ci sia compatibile con la struttura e lorganizzazione del mercato, nonch nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica. 3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate alla verifica della regolarit della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU e dellassenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per lesercizio dellattivit. La regolare posizione in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU relativa agli ultimi due anni dovr essere comprovata dal concessionario richiedente. Il termine per la conclusione del procedimento di giorni 30. PARTE VIII GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO Articolo 25 Orario del mercato 1. Lorario di vendita del mercato del SABATO cos articolato: Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 durante tutto lanno. 2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, consentita loccupazione del suolo pubblico unora prima dellinizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro unora e trenta minuti dallorario di chiusura delle vendite. 3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nellarea relativa al posteggio entro linizio dellorario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti. 4. Si stabilisce altres, per evitare turbamento alle attivit del mercato, che gli operatori ambulanti, anche nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12,30 pena il mancato conteggio della presenza. 5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festivit, lo svolgimento del mercato sar consentito, qualora ci sia stato preventivamente concordato ovvero potr essere anticipato. 6. Eventuali deroghe agli orari cos individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze. 7. Il Sindaco con propria ordinanza e sentiti i rappresentanti del mercato, pu autorizzare nel rispetto dei limiti e delle disposizioni normative vigenti: a) il prolungamento o lestensione giornaliera dellorario dellattivit di mercato, anche coordinandolo con gli orari dei negozi in sede fissa; b) lo svolgimento di mercati straordinari in ulteriori giornate diverse da quelle calendarizzate. In ogni caso non pu essere prevista unapertura dellattivit mercatale superiore alle ore 11 ed inferiore alle ore 3 giornaliere. Articolo 26 Modalit di accesso degli operatori 1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria. 2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza. Articolo 27 Circolazione pedonale e veicolare 1. Il SABATO dalle ore 7,30 alle ore 14,00 durante tutto lanno, vietata la circolazione dei veicoli non adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature nellarea destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attivit di vendita. 2. Negli orari di svolgimento dellattivit di vendita sui mercati, ogni singolo operatore provveder ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza. 3. E vietata altres la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonch nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari. 4. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sullarea di mercato esclusivamente allinterno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purch lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato. PARTE IX REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI Articolo 28 Concessione del posteggio 1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati effettuato contestualmente al rilascio dellautorizzazione. 2. La concessione che deve indicare il settore merceologico del posteggio, ha una durata di dieci anni ed rinnovata automaticamente alla scadenza. 3. La concessione del posteggio non pu essere ceduta, a nessun titolo, se non con lazienda commerciale e la relativa autorizzazione. 4. In caso di subingresso nellattivit per atto tra vivi o mortis causa non sar possibile variare il settore merceologico del posteggio. 5. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validit decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e pu essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione. 6. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore allannuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio pu essere oggetto di pi concessioni. Articolo 29 Sostituzione temporanea 1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica pu farsi sostituire nellattivit da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante lattivit di vendita gli stessi siano muniti del titolo originale dellautorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonch dellattrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare; 2. Fuori dai casi indicati altres consentito alloperatore di farsi sostituire da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi nellattivit di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al punto 1. e devono inoltre essere muniti di atto di delega con validit giornaliera comprovante il titolo della sostituzione. La sostituzione dovr essere temporanea e potr avvenire esclusivamente per cinque giorni nel corso dellanno solare nei seguenti casi: a) malattia insorta in forma acuta comprovata da certificato medico; b) Lutto familiare entro il 2 grado di parentela; c) Nascita di un figlio. Articolo 30 Subingresso nel posteggio 1. Il trasferimento dellazienda in gestione o in propriet, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altres il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante. Articolo 31 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi 1. I concessionari di posteggio non presenti alle ore 8,00 (periodo ora legale) e alle ore 8,15 (periodo ora solare), non possono pi accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilit di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati. 2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro lora stabilita ai sensi del precedente comma 1, nonch i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per lassegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta spunta). 3. Lassegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sullarea mercatale, nei seguenti orari: Ore 8,00 nel periodo in cui vige lora legale Ore 8,15 nel periodo in cui vige lora solare 4. Tale assegnazione riservata a coloro che, presenti al momento dellassegnazione e provvisti dellautorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo lambito territoriale di validit del tipo di autorizzazione esibita, cos come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nellordine, dei seguenti criteri: pi alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell autorizzazione di presupposto esibita dall operatore; maggiore anzianit nell attivit di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell autorizzazione esibita ai fini dell assegnazione, cos come risultante dal registro delle imprese, gi registro delle ditte; maggiore anzianit dell autorizzazione esibita. 5. L assegnazione avverr seguendo l ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull apposito registro delle presenze dei partecipanti allassegnazione giornaliera o ruolino di spunta. 6. Tale graduatoria compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non soggetta a scadenza temporale. 7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorit sar definita in base allordine cronologico della data di rilascio dellautorizzazione. 8. Non possono comunque concorrere allassegnazione giornaliera gli ambulanti gi titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa. 9. Qualora titolare di pi autorizzazioni, esibite alternativamente, loperatore non pu cumulare ai fini della spunta, a favore di unautorizzazione le presenze registrate a favore delluna o delle altre. 10. Non consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con pi titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui. 11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale pu partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di 2 autorizzazioni. In tal caso non potr essere utilizzata, ai fini dellassegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i gi in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non pu contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale. 12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro le ore 8,00 (periodo ora legale) e le ore 8,15 (periodo ora solare) e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione. 13. Gli operatori commerciali partecipanti allassegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere lattivit. 14. La presenza non sar conteggiata nel caso in cui loperatore commerciale rifiuti lassegnazione giornaliera del posteggio. 15. Poich si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo pu essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sar possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta laltra solamente quando non sono pi presenti richiedenti che trattano quella merceologia. 16. Per il settore dei produttori agricoli lassegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verr effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il pi alto numero di presenze. 17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalit previste per tutti gli altri tipi di posteggi. Articolo 32 Modalit di riassegnazione dei posteggi del mercato 1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verr predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiamo espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo lordine della maggiore anzianit di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione. 2. A parit di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parit prevale la maggiore anzianit nellattivit di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dellautorizzazione. 3. Lespressione della opzione di scelta da parte delloperatore non pu prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico-sanitarie e di sicurezza. 4. Lopzione esercitata dai concessionari non pu in alcun caso causare pregiudizio allarticolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttivit ed al servizio offerto dallo stesso. Articolo 33 Registro degli operatori sui mercati 1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio. 2. Loriginale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con lindicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovr essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso lUfficio Commercio del Comune di Chialamberto. 3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e pi precisamente: - le generalit del titolare; - la tipologia merceologica consentita; - gli estremi dellautorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica; - gli estremi del decreto di concessione del posteggio; - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata; - la data di scadenza della concessione del posteggio; Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate. Articolo 34 Modalit di registrazione 1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 46 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 31. 2. Ai sensi dellarticolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio. 3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale. 4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dellassenza presentate a posteriori ed entro 20 giorni dallassenza stessa. 5. Leventuale comunicazione dassenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta. 6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dellattivit pu non essere necessariamente, il titolare dellautorizzazione, bens anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo, e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo allautorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo allautorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico delloperatore singolo o la denominazione della societ. 7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dellassenza allUfficio Commercio del Comune. 8. Allorch, a seguito di gravi avversit atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare lassenza di almeno la met pi uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio. 9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festivit, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festivit del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dellarticolo 11, comma 5, del D.Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio. 10.Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dalloperatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nellarco dellanno corrispondenti a 4 mercati. 11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dallarticolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dellautorizzazione, consentito al Comune di valutare discrezionalmente, sino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi allesercizio dellattivit di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati. Articolo 35 Decadenza della concessione di posteggio 1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui allarticolo 46 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui allarticolo 33. 2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, lUfficio di Polizia Municipale trasmette relativa comunicazione allUfficio Commercio il quale provveder a comunicare immediatamente lautomatica decadenza dalla concessione allinteressato, nonch la revoca dellautorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonch della relativa concessione. 3. Analoga comunicazione verr inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, allAzienda Sanitaria Locale - Servizio di Igiene pubblica competente per territorio. Articolo 36 Rinuncia della concessione di posteggio 1. La rinuncia della concessione di posteggio consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta lautomatica revoca dellautorizzazione. Articolo 37 Modalit di riassegnazione dei posteggi nei casi di reistituzione dei mercati 1. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione del mercato, lorganico dei posteggi determinato sulla base di quelli attivi. 2.Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione del mercato, rispettato per quanto possibile, sentiti i rappresentanti del mercato, loriginario posizionamento e collocazione dei posteggi. Laddove la riallocazione della concessione sul posteggio originario non sia possibile, sono individuati e proposti agli aventi diritto, altri posteggi dello stesso mercato. 3. Nelle ipotesi di reistituzione del mercato, la riassegnazione dei posteggi avviene previa consultazione dei rappresentanti del mercato, ed in base allaccordo tra tutti gli operatori dello stesso settore merceologico. In caso di mancato accordo, la riassegnazione avviene sulla base di una graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri: a) maggiore anzianit di frequenza risultante dalla concessione di posteggio originaria; b) maggiore anzianit nellattivit di commercio su area pubblica attestata dal registro imprese o dal R.E.A. in caso di medesima anzianit di cui al punto a). 4. Nel caso di posteggi assegnati su richiesta di miglioria e nel caso di scambio del posteggio la data di riferimento per la riassegnazione la data della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento. PARTE X MODALITA DI VENDITA Articolo 38 Obblighi dei venditori 1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per lesercizio della propria attivit commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro. 2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altres lobbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori alluopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato. 3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, lautorizzazione amministrativa in originale abilitante allesercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonch ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dellespletamento dei propri compiti istituzionali. 4. Con luso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilit verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi allesercizio dellattivit. 5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantit e qualit dei prodotti. 6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata. Articolo 39 Attrezzature di vendita 1. Le tende di protezione dei banchi e quantaltro avente tale finalit, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato. 2. Nellattivit di vendita vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita. 3. E vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere. 4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso. Articolo 40 Collocamento delle derrate 1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria. 2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50. 3. Laltezza dei cumuli delle merci non pu superare mt. 1,50 dal suolo. Articolo 41 Divieti di vendita 1. E vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte. 2. Sui mercati fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie. 3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa. 4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati. 5. E altres vietato lutilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Sanit, recante Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche. 6. La vendita di prodotti alimentari comunque sottoposta al rispetto della Legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n.327/80. Articolo 42 Vendita di animali destinati allalimentazione. 1. Nei mercati severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita gi spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con losservanza delle disposizioni sanitarie vigenti. 2. E vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati. 3. La vendita di animali vivi per uso alimentare ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici. Articolo 43 Atti dannosi agli impianti del mercato 1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo. 2. E altres vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovr avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento. Articolo 44 Divieti 1. E fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per lutilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dellautorit competente. 2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti. 3. Nei mercati vietato lutilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dellautorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformit dellapparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dellapparecchio. 4. Agli operatori inoltre vietato: a) far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per lamplificazione e diffusione dei suoni, ad eccezione dei rivenditori di dischi e musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attivit limitrofe; b) arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, tenere cani o altri animali sul mercato, tenere fuochi a fiamma libera, utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita. Articolo 45 Furti, danneggiamenti e incendi 1. LAmministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati. PARTE XI ORGANI DI CONTROLLO Articolo 46 Preposti alla vigilanza 1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono la Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e lAzienda Sanitaria Locale. 2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato: - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento; - gestire lassegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti; - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo allesibizione dellautorizzazione; - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti lattivit commerciale (peso netto, pubblicit dei prezzi, ecc); - far osservare il rispetto del presente Regolamento. Articolo 47 Delegati o Commissione di Mercato 1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 2 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori. 2. E compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti. 3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dellattivit di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con il Sindaco o lAssessorato al Commercio delegato e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione. 4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni: - uno stesso operatore non pu essere eletto Delegato in pi aree di mercato comunali; - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso; - in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area in tal caso il nominativo del sostituto dovr essere comunicato al Comune. PARTE XII NORME FINALI Articolo 48 Norme finali 1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti. Articolo 49 Canone, tasse e tributi comunali 1. Le concessioni annuali aventi validit decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalit previste dal Comune. 2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene allatto dellinstallazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascer quietanza da apposito bollettario. Articolo 50 Sanzioni 1. Per quanto applicabili si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/98 e per quanto non previsto si applica la sanzione amministrativa prevista dallart. 7 Bis del T.U.E.L. e precisamente: ARTICOLO COMMA TITOLO MINIMO MASSIMO Art. 25 1,2,3 Orario del mercato 50,00 300,00 Art. 26 1,2 Modalit di accesso degli operatori 50,00 300,00 Art. 31 12 Assegn. dei posteggi occasionalmente liberi 25,00 150,00 Art. 38 1,2 Obblighi dei venditori 50,00 300,00 Art. 39 Tutti Attrezzature di vendita 50,00 300,00 Art. 40 2,3 Collocamento delle derrate 25,00 150,00 Art. 43 1,2 Atti dannosi agli impianti del mercato 25,00 150,00 Art. 44 3,4 Divieti 50,00 300,00 2. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall autorizzazione stessa, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 a 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall art. 2901E1 3 8 9 [ l m ~j]S]SI]hTFOJQJ^JhyOJQJ^Jh?hOJQJ^J&hh5CJ0OJQJ\^JaJ0h'5OJQJ\^Jh[h0JjU h[hUjh[hU h[hh[hOJQJaJh[hCJ0aJ0h[hCJ0OJQJaJ0hy5OJQJ\^JjY; hUVhjhU01Ej0 $$Ifa$gdn $$Ifa$gdnCkd $$IfTF4L 4 Faf4ytT $Ifgdn $7$8$H$a$gd{{0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .$$d%d&d'd7$8$H$NOPQa$gd' $7$8$H$a$gd?Ckdp $$IfTF4L 4 Faf4ytT 9 E [ $7$8$H$a$gd?.$$d%d&d'd7$8$H$NOPQa$gd'.$$d%d&d'd7$8$H$NOPQa$gd'      z { | 3 d WXY˸xh[xKh?h'5OJQJ\^Jh?h[,OJQJ^Jh?h[,5OJQJ\^Jh5OJQJ\^Jh?h5OJQJ\^J$h?h[,56OJQJ\]^Jh56OJQJ\]^J$h?h56OJQJ\]^JhTFOJQJ^JhyOJQJ^JhOJQJ^Jh?hOJQJ^Jhq]bOJQJ^J     \ { | % G  N $7$8$H$a$gd' $7$8$H$a$gd?N v  3 d -XY.Fu;m $7$8$H$a$gd?. Gf67U^scsUHh?hnOJQJ^JhTFh5OJQJ^JhTFhn5OJQJ\^JhTFh5OJQJ\^Jh?hTFOJQJ^Jh[,OJQJ^Jh'h5OJQJ^Jh'h5OJQJ\^JhnOJQJ^Jhd]OJQJ^Jh?hd]OJQJ^Jh?hOJQJ^Jh?h5OJQJ\^JhOJQJ^J<{P 1W)Gf67 $7$8$H$a$gd?789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRS $7$8$H$a$gd?STU^|$34ijm !:#;# $7$8$H$a$gd' $7$8$H$a$gdn $7$8$H$a$gd?QR%&kl;<4PXY78'($'234=?hTFh5OJQJ\^Jh?hnOJQJ^JhOJQJ^Jh[,OJQJ^Jh?hOJQJ^Jh?h5OJQJ\^JB?hijm p } !!!!!!`"a"""9#:#;#`###>$?$S$$$$=%>%F%G%H%R%`%b%e%%%9&:&&&''r's't''(((((((())p*ʽʽʽʽʽʽʽʽʽhtOJQJ^Jh[,OJQJ^Jh?hOJQJ^Jh?h5OJQJ\^Jh?hnOJQJ^JhOJQJ^JhTFh5OJQJ^JB;#]#Q$$$b%s't''()) *p**!,,,/-0294~5o6f7 8^88(9 $7$8$H$a$gd?p*s*****`+a+++!,$,,,,,,2---..{.|...T/U///-0.00000S1T111-2.22222'3(3333394<44455~5555V6W6o6r666C7D7f7i77h?OJQJ^Jh?hnOJQJ^JhOJQJ^Jh[,OJQJ^Jh?hOJQJ^Jh?h5OJQJ\^JH7788 : :v:w:::U;V;;;;;;;;<<<E<<<======X>[>>>5?6?i?j?V@W@@AAhAiAAA/B2BBB C CqCrCCCKDLDDٲh :OJQJ^JhTFh5OJQJ^JhTFh5OJQJ\^Jh?h?OJQJ^JhOJQJ^Jh?h5OJQJ\^Jh?hOJQJ^Jh?OJQJ^J<(9Z99 ::;;<<B<=X>j?V@W@@/BD@EEFFGHHH-K $7$8$H$a$gd? $7$8$H$a$gd?DDDD-E.EEEtFuF;GZAZZZZZ"[#[[[[[[[\r\s\\\h'5OJQJ\^Jh?h5OJQJ\^Jh?h!OJQJ^JhOJQJ^JhnOJQJ^Jh?hOJQJ^JGWX>ZZ[[[\a]^\```` a[aabUdee/e.fhijkkHk $7$8$H$a$gd?\G]H]a]d]]]G^H^^^^^L_M___$`%`\`_`````` a a[a]aaaaTbUbbbbbNcOcccddUdXdddee2eeeff.f1ffffgogpgggOhPhhhhheifiiih'5OJQJ\^Jhn5OJQJ\^Jh?h5OJQJ\^JhnOJQJ^Jh?hOJQJ^JKi2j3jjjjjkkKkkk&l'l9l*m+m6m[m\m]mmmmmnnnnnnn o o*o+o,o5oooooپٗsihjtOJQJ^Jh?hVqOJQJ^Jhd]OJQJ^Jh?hd]OJQJ^Jh?hd]5OJQJ\^Jh?h'OJQJ^JhOJQJ^JhTFh5OJQJ^Jh'5OJQJ\^Jh?h5OJQJ\^JhnOJQJ^Jh?hOJQJ^J)Hk9lXlullllm*m+m\m]mmn+o,o5ooopp9p:pTpUpoppp $7$8$H$a$gd' $7$8$H$a$gd?ooooppp0p2p8p9p:pCpHpIpSpTpUp]pbpfpnpopppspp"q#q9q:q;qy?yHySyTyyyyzzzzzz2{3{{{{{{*|ܸ̓zj]ܸ]h?h'OJQJ^JhTFh5OJQJ\^JhTFhTF5OJQJ^Jh'5OJQJ^JhTFh5OJQJ^Jh?hTFOJQJ^Jh'OJQJ^JhOJQJ^JhnOJQJ^Jh?h5OJQJ\^Jh?hOJQJ^Jh?hd]OJQJ^Jhd]OJQJ^J$y=y>y?ySyTyyzz{{'|e}f}}}}jk]n $7$8$H$a$gd? $7$8$H$a$gd'*||| } }d}e}f}p}}}}"~#~~~~~~~)*VY^hijkhi׃؃>?´ߏߏh?hiHeOJQJ^JhiHeOJQJ^JhTFh'5OJQJ^JhTFh5OJQJ^Jh?h5OJQJ\^Jh?h'OJQJ^JhOJQJ^JhnOJQJ^Jh?hOJQJ^J5؁@FҊ |֏K $7$8$H$a$gd&= $7$8$H$a$gd?CXY()mnӈԈ:;FIhiՊ>? {|ST|MNµhTFh5OJQJ\^Jh?h&=OJQJ^JhOJQJ^JhnOJQJ^Jh?hOJQJ^Jh?h5OJQJ\^Jh?hYOJQJ^J=ُ!"#$KN yz`WX4ƼƼƼƲƲƲƲƲӥӘƲƲƲƲƲƎh?hwOJQJ^JhOJQJ^Jh&=5OJQJ\^Jhn5OJQJ\^JhnOJQJ^Jh&=OJQJ^Jh?hOJQJ^Jh?h5OJQJ\^JhTFh&=5OJQJ^JhTFh5OJQJ^J211nMNOxy)EПҠz{ $7$8$H$a$gdw $7$8$H$a$gd?47=HIWXjkbcnqۛܛLMNOXwxy),ٞhTFh5OJQJ^Jh?hTFOJQJ^JhwOJQJ^JhnOJQJ^Jhn5OJQJ\^Jhw5OJQJ\^Jh?hwOJQJ^JhOJQJ^Jh?h5OJQJ\^Jh?hOJQJ^J3,&'EHПӟ34ҠՠAByz{%( פؤ()efg˧Χ67uv!$ghhs,OJQJ^Jh?h'OJQJ^JhOJQJ^Jh?h5OJQJ\^JhnOJQJ^Jh?hOJQJ^JH%tAtfg˧ũ!īS~h6 $7$8$H$a$gd?hjlSVhi~WXhkײز6:uvݴ޴=>wxX\ jk$(Shs,OJQJ^Jhs,h5OJQJ\^Jhs,5OJQJ\^Jh?h5OJQJ\^Jh?hOJQJ^JJX]$SH˽u9:;<oGDK $7$8$H$a$gd?SWK˽ν89¾ !ijux89:;<r9EGJDFϸh-4`OJQJ^Jh?hTFOJQJ^JhTFOJQJ^Jh'OJQJ^Jh?h'OJQJ^JhOJQJ^Jhs,OJQJ^Jh?hOJQJ^Jh?h5OJQJ\^J;KYZKLRU wxHKMNWZ%&lm23 uvh?h'OJQJ^JhOJQJ^Jhs,OJQJ^Jh?h5OJQJ\^Jh?hOJQJ^JLR HWE'(^ f4 $7$8$H$a$gd?kl56mnjk no78EH&'(a dfi wxNOcdϵ٨hs,5OJQJ\^Jh?h EcOJQJ^Jh?h!OJQJ^JhOJQJ^Jh?h5OJQJ\^Jhs,OJQJ^Jh?hOJQJ^JB@Aop56cd23gjopjٲϗϗh?h EcOJQJ^JhTFh5OJQJ^JhTFh5OJQJ\^Jh?hTFOJQJ^JhOJQJ^Jh?h5OJQJ\^Jh EcOJQJ^Jh?hOJQJ^J;g./X<6~ $7$8$H$a$gd Ec $7$8$H$a$gd?jk}~vw-./[01<?9~ .1mpMN} L#$WZ 6h_OJQJ^Jh?h EcOJQJ^JhOJQJ^Jh?h5OJQJ\^Jh?hOJQJ^Jh EcOJQJ^JH .m} IW78m $7$8$H$a$gd?678pijijstFGST|}#̲hTFOJQJ^Jhd]OJQJ^Jh?hd]OJQJ^Jh?hd]5OJQJ\^Jh EcOJQJ^Jh?hOJQJ^Jh?h5OJQJ\^Jh?h EcOJQJ^JhOJQJ^J2DE bd@A_a-.TU wx[\mpPRȸծոոոոȸոȸոծՇծոոծՇՇծծոոոh'OJQJ^Jh?h Ec5OJQJ\^Jh5OJQJ\^Jh EcOJQJ^Jh?h5OJQJ\^Jh Ec5OJQJ\^Jh?hOJQJ^JhTFh5OJQJ^JhTFh5OJQJ\^J5b_ mP123N $7$8$H$a$gd? $7$8$H$a$gd EcR"$0123QGH12|>ɹ𩛑zm`mmmmm`mmmh?h EcOJQJ^Jh?hOJQJ^Jh?hTFOJQJ^Jh EcOJQJ^JhOJQJ^JhTFh5OJQJ^JhTFh5OJQJ\^Jh?hTF5OJQJ\^JhTF5OJQJ\^Jh5OJQJ\^Jh Ec5OJQJ\^Jh?h5OJQJ\^J%NkRd:2|xyz{{{{{{ $7$8$H$a$gd Ec $7$8$H$a$gd?>@    xx"x|x}xxxByCyyyyyKzLzzzzz{{w{x{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{¾¾¾¾hd]0JmHnHuhG hG0JjhG0JUh '6jh '6Uh?hFOJQJ^Jh?h5OJQJ\^JUh?hOJQJ^Jh EcOJQJ^J5, comma 1, del D. Lgs. 114/98. 3. In caso di particolare gravit o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco pu disporre la sospensione dellattivit di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. Nel caso di occupazione del suolo pubblico non autorizzate gli agenti del Corpo di Polizia Municipale ordinano lo sgombero immediato dellarea e in caso di mancata ottemperanza a tale ordine provvedono alla rimozione dufficio; le spese per la rimozione sono a carico totale del trasgressore. 5. Per le violazioni di cui al presente articolo lautorit competente il Comune. Alla medesima autorit pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.     PAGE  PAGE 1 {{{{{{{{{{{{ $7$8$H$a$gd Ech]hgd! &`#$gdn ,1h. A!n"n#$n%  Dd  B  S A? 2T &O+;WTDL0 D`!( &O+;WTDL\#0/ hxk,rXǓb۔f4!$yB{MzZHݔ=lmⲙf$'%&`=fIOլ'fDɩ2[9DS+}Ҍ4K<飧SGC^7H q8-]4 6D1(46tCєc}>)άzO>Z}r71^#}K@ +Q 2,rnnpPC/8ݜHT6J;h6FyIǒ) qfr^gxzqX>ʈl&swliMŸ{n:ikdsϡ5VcKY~MKsk4f}v0tʳ~[Y2yd~Ôy"X&IcW0^Ң{4zRaW1XVM xFy JK2Gh֑F 2<d ,3̻&d-*%e/ όvg&[_f}I5*6b\EaVVrfl۲9SVRڋ7Z|;)lkn&ml`S sEamMV2Eeh`#{5lJhZdcb5x{}kOFj3vhˑղLdζB2dk^Ok"r? &Mr^KmdZGEm+mD!3̾^F4^ (h/W={J[.-NҪ7%/aæ@o&WCA40S6W HQKEpr=&32-0cuh~r&>cFl&,E%T'n[x̖-8FNT\4y4wZy0op`Hv V=KDmy9޶d+lm:8Z?QynlQGh7+?Z<49>խlTlʴ<}WXVu~>PJr* L*.#1u=!V? MʟY]yAM[`lۚȜ+Оb+XȔ~$ԃ4OV8QZdԔ3tq=X6 v۔]Ш%ۡ4E#ې5%z>>s+6WSՑfdQVVu_'fds] @2r $܀#S"Y.mXz:ln򘌧mʞ[ڪQhO#6DhVdknU &N{ ݺ{fɫq)1DIsu.e+ Ookb:yo$OKѤ1~y(iAj\w%{#i~>_\J^0Im~LZK2L=a ? 牱R~4 phdX/xw'cz*Icr'/SV͓݅GQiv݅&hrלCd,ihXbd\YMiE,ϓoN?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F'Data WordDocument.~ObjectPool0'_1002002906 F0ЖOle 1TableCompObji   FImmagine Microsoft Word MSWordDocWord.Picture.89qOh+'0 $ D P \hpx COMUNE DIComune Chialambe [&@&NormalemHNA@NCarattere predefinito paragrafo  l,b$a/DddM @n( = 6   A B S  ?t@D{`@GTimes New Roman5Symbol3& Arial"*&F*&F!0comune di Chialmbertocomune di ChialmbertoObjInfo ObjectPoolЖЖOlePres000 x#WordDocument> P# (&WordMicrosoft Word    -@Times New Roman)-&r(C 7(7"v,,??>?  p= p= fx= ώx<<v|=<v>|?v>~|z6>~g~xf>~g>~w?~>???? ???????p?p@~|~~~xp ??~?>?Ǟ???A?ǃO?~>ω=x`|??<?`]??>>???0x?x?;?#?0`p p??a!r !w!waw)D7 L';HÙ$;ød;@3?37?77?Ç@ G'#ǣ ??3Ȇ{{{o{{@{{{?? {{?' {{?;s11yyp99b C!as <oss { { {? { {x osx 1s` Ns @ s? s s {1 ?1?asa]s9 sxM|Ns<M~s>M|s>M9/?9s7?os3? s8 #s< 3s> ss??? ss {s? L3s1@0@???????;??p ?|?~?|?????@`80@x xAx0088>&-YbjbjWW==] iiisuuuuuu$dX~iG"iiisMsssi sisssss \4ss  jUmHN N!V%"W%#S$$T$%na/DddMPNG  IHDR7 kgAMAPLTEٟ pHYs,v, IDATxklg.J Gjc$h}^cL 6u\b& vp, ҧi֖^:=d3YI;; Kebm|̚\۵]۵}? bd5fSsZ \1tgGe1bSOt)(-YLewIg!#DgO֘A#F\NS?8{=vXޣmYg^lK1bj6 0ҙn:;v Kc!`#9rX!V>߹;(flC"eL9K[?$cz#XNonζݗa-A>i!|4 ]5q K>OxK#\to636}ABbcO[ )lZkpu#lQ 6۾9-ƶ Ȗy׼-bG3rU8l=2w'N-*?'im_<;3d{Y'܆lGk+F-d럭b8V1h\6O"La1 "k>Z; sBx XIXlŽ)"{o9YfP.,y( äω)[&cӀ6V:\:p`fb7mh6;lUnbWS?S<"Z~;^321$OX/S+P'_5tʤ~'_?oS^N/6 r? cɃX:hA,'1ޛ1[^36 Xϖ^56Um#b.>5Srk˘:4)vݞ2Ӟʉdfȼ8fs [h|3`nj<̼%CH 9<V<:4؞Z31G6o R[~}U.R{jA\ /|j`YI1TkK=\NP;rMʻdlؕ 7wcs>f ~ϾZF%Il^+'RVUeϳ1QOͽÏ*jvSa0vx·|*$4*o +6̽-dk {+,;lmW*ъÃY]9Cɽe[Cpǚž'[{w)"[58۱mGY6E,QE#%Zý~ 7z&&quɼeaĪ l#6$/-᫤d _4f0قQMZGVD5ϸX}#f?O\lvAyX'ʪ}7{wyP.ٛ}[7p=Պ}YY2.zeO"ɪ J$iqb 4}+NjclF;cэAN=o&_w8- K +{ؠPzܿex0jrk0 V/Ry46(9~u,wj%]OY_4ޥu Υu5 ˽_o]۵]7-6cSIENDB`SummaryInformation( DocumentSummaryInformation81Table ReSummaryInformation(Oh+'0p  , 8 DPX`hsscomune di Chialmberto8omuNormaldcomune di Chialmberto82muMicrosoft Word 8.0t@@p4@p4     !"#$%&'()*+,-./0123456789:;՜.+,D՜.+,@ hp  Comune di Chialambertoj  Title 6> _PID_GUIDAN{20BB1862-FA38-11D1-B6BD-F2B171C9A63C}rtoNormalComune Chialamberto30Microsoft Office Word@`@ l@L2&՜.+,D՜.+,H hp  Comune Chialambertom'  COMUNE DI TitoloDocumentSummaryInformation8 $CompObju 8@ _PID_HLINKSAe-mailto:chialamberto@reteunitaria.piemonte.ith  F#Documento di Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89qB@B NormaleCJ_HaJmHsHtHR@R Titolo 1$$1$@&a$5CJ8OJQJaJhP@P Titolo 2$$1$@&a$CJOJQJaJhLA@L Car. predefinito paragrafoXi@X Tabella normale4 l4a 4k4 Nessun elencoB @B ! Pi di pagina  %2)@2 ! Numero paginaVU@V Collegamento ipertestuale >*B*ph~01Ej0123456789E[\{|%GNv3d-XY.Fu;m < {   P 1 W  ) G f  6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U ^ | $34ijm:;]Qbst !! "p""!$$$/%(*9,~-o.f/ 0^00(1Z11 223344B45X6j7V8W88/:<@==>>?@@@-CC|DDDE@EaEEFlFmF G*H+HkHMIJEJbJJJK[LMpNOP>RRSSSTaUV\XXXX Y[YYZU\]]/].^`abccHc9dXdudddde*e+e\e]eef+g,g5ggghh9h:hThUhohphh:i;iq?qSqTqqrrss'teufuuuuwwwjxkxx]ynyyyyz}}@}}~F҂ |ևK11nMNOxy)EЗҘz{%tAtfg˟š!ģDOB,ҩS˭J!ɱʱ 93 ¹gغپѿ WZb "*HU+hwB1A ^1~RSTstC&#YZ1`{|RSj/TCz|00 0 00000 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@000@000@000@000@0@0@0@0@0@00001j01$34ijss'teufuuu`{|00@,zI `z 00 ̫y00 00 00 @0zI 00 (;00 000000 00 00 00 00 !00 000000 00 00 00 X00 000000 00 00 4d000000000 $$$' ?p*7D O\ioqCx*|4,hSj6R>{0 9 N 7S;#(9-KWHkppy N{{{:X  '!!8@0(  B S  ?T$TZ[[.,//2344£4ãt3ģ5ţ|6ƣ6ǣ|7ȣ7]Y,|E پC|     aY>|J޾H >*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonNameC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter ҧ1. A1. In11. In2. A2. In 2.582,00 a2642, L3. A3. In4. In5. InLa Commissione la Deliberala Giunta Comunalela Polizia Municipale ProductID        19E|U ^ j;]@@@@cHc,g5g