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CAPITOLATO GESTIONE BAR CAMPI GIOCHI E SPORTIVI CAPITOLATO GESTIONE BAR CAMPI GIOCHI E SPORTIVI
CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO BAR CAMPI GIOCHI E SPORTIVI IN LOCALITA' VALNERA
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 53 del 26.05.2010
ART. 1 OGGETTO Il Comune di Chialamberto, affida in concessione temporanea, a seguito di procedura aperta il servizio di BAR - CAMPI GIOCHI E SPORTIVI in località Valnera, per la stagione estiva dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, sotto l´osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato d´oneri, nel disciplinare/bando di gara, così come individuato nell´ estratto mappale - Foglio 48 nr. 160-3-249 e 250, allegato al presente capitolato. Il concessionario, nell´esercizio del servizio, è tenuto all´osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed antincendio, adottando ogni utile accorgimento per salvaguardare l´incolumità del personale e dei terzi, sollevando nel modo più ampio il concedente da ogni tipo di responsabilità. Il servizio dovrà essere reso nei locali posti in località Valnera.
ART. 2 DURATA Il presente capitolato, salvo i casi di rescissione, revoca o decadenza previsti dalla legge o da questo stesso atto, avrà validità stagionale dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno per quattro anni, con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio. Il Concedente si riserva di prorogare il contratto in oggetto per un periodo massimo di ulteriori mesi sei, qualora, per qualsiasi motivo, non sia pervenuta in tempo utile all´individuazione del nuovo concessionario. La presente concessione/contratto non potrà essere ceduta a terzi.
ART. 3 CANONE Il canone dovrà essere corrisposto con due rate di cui la prima ad inizio stagione e la seconda a saldo entro fine agosto, oltre agli oneri fiscali. Decorsa la prima annualità, il canone sarà aggiornato annualmente, sulla base delle variazioni annue dell'indice nazionale generale I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al 31 dicembre dell'anno precedente l'aumento. I versamenti devono essere eseguiti dal concessionario alle scadenze previste indipendentemente dal ricevimento in tempo utile di appositi avvisi, così come l'adeguamento ISTAT. Il pagamento del canone decorrerà dal primo giorno di decorrenza dell´avvio del servizio di cui trattasi. Non sono compresi nel canone, gli oneri fiscali inerenti l´esercizio dell´attività oggetto della concessione, di qualunque natura essi siano, rimanendo a totale carico del concessionario. Nel canone è compreso l´ammontare dovuto per l´uso dei locali. Le spese per la fornitura di acqua, energia elettrica, gas e telefono saranno a carico del concessionario che dovrà provvedere a stipulare direttamente i contratti di fornitura e/o procedere a rimborsare l´Ente, ad esclusione della fornitura ENEL. Sono a carico del concessionario le spese necessarie per eventuali ulteriori allacciamenti in rete.
ART. 4 ATTREZZATURE - ARREDI E STOVIGLIE Gli arredi ed attrezzature del bar attualmente esistenti sono di proprietà dell´Amministrazione Comunale. Prima di effettuare qualsiasi eventuale lavoro, il concessionario dovrà, comunque, sottoporre il relativo progetto alla necessaria ed inderogabile approvazione del concedente. Il progetto di arredamento e relativa dotazione di attrezzature, oltre ad essere conforme alle vigenti norme antinfortunistiche ed a tutte le norme del settore, deve essere consono all'ambiente e rispondente alle moderne esigenze di estetica e funzionalità e non deve, in alcun modo, arrecare nocumento all'immagine del concedente. Ai fini dell'approvazione del suddetto progetto, il concessionario, su eventuale richiesta del concedente, dovrà fornire, a corredo del progetto, tutto quanto venga dalla stessa ritenuto necessario per una esaustiva valutazione. I locali da adibirsi al suddetto esercizio si intendono consegnati nello stato in cui si trovano, liberi da persone e cose. I lavori eventualmente necessari per rendere funzionali a norma di legge (normativa antincendio, antinfortunistica e quant´altro) e secondo le prescrizioni dei competenti Uffici i suddetti locali, dovranno essere tempestivamente eseguiti, a proprie spese, dal concessionario. Qualsiasi lavoro, abbellimento o miglioria delle strutture e del locale oggetto del presente contratto fatto dal concessionario, dovrà rimanere, alla fine della presente concessione, al beneficio del proprietario senza che sia preteso indennizzo alcuno da parte del concessionario.
ART. 5 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Il concessionario dovrà assumere la gestione a proprio carico del bar, dei campi giochi e sportivi con i seguenti oneri: - pagamento delle rate di canone; - l´adeguamento funzionale dei locali alle esigenze di esercizio e alla normativa vigente che regola il settore, con i limiti di cui sopra; - la fornitura delle attrezzature ed arredi mancanti necessari per l´esercizio del bar (escluso il bancone-bar fornito dall´Amministrazione Comunale); - la preparazione ed il mantenimento degli impianti sportivi: (incluso eventualmente il rifacimento del fondo) campi tennis, campo calcetto, campo volley, pista pattinaggio, campi beach volley; - l´utilizzo di prodotti occorrenti per le attività di cui sopra, assolutamente non tossici e biodegradabili; - la raccolta e il trasporto dei rifiuti derivanti dall´attività espletata, nonché lo smaltimento a proprie spese di eventuali rifiuti speciali, il tutto nel rispetto delle leggi vigenti; - la retribuzione da erogare al personale alle proprie dipendenze; - i consumi di energia elettrica per illuminazione e motrice, nella misura del 50% delle fatture pervenute dall´ENEL (quota giustificata dalla presenza nella stessa utenza di punti luce pubblici) di riscaldamento, di acqua potabile, di gas e di apparecchi telefonici interni; - il rispetto di tutte le norme vigenti in materia; - l´assicurazione incendio per le attrezzature e l´arredamento esistente nei locali; - la custodia e la conservazione di tutto quanto costituisce impianto, arredamento; - redazione del piano di autocontrollo (HACCP) di cui all´ex art. 3 d.lgs. 26\05\1997 n° 155; - la pulizia e manutenzione ordinaria di tutte le aree, escluso taglio dell´erba del parcheggio e del Campo di calcio completo. - Riservare all´Amministrazione Comunale sei giorni di utilizzo delle strutture sportive durante il periodo di gestione stagionale di cui sopra, per manifestazioni, con l´obbligo da parte dell´Amministrazione di comunicazione scritta almeno sette giorni prima. Si precisa altresì che il concessionario, al termine della concessione dovrà consegnare a titolo gratuito al concedente, tutti gli arredi, attrezzature e impianti oggetto dell´investimento.
ART. 6- MODALITA´ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO Il concessionario si impegna a condurre, con la migliore diligenza possibile i campi giochi e sportivi, il locale, gli impianti, gli arredi e le attrezzature del bar, sicché egli è tenuto a riconsegnarli, alla scadenza o risoluzione del contratto, in perfette condizioni salvi, soltanto, i normali deterioramenti che possono seguire all'uso diligente. Gli eventuali danni al locale e relativi impianti, che venissero rilevati in corso di contratto o alla sua scadenza o risoluzione, dovranno essere immediatamente risarciti al concedente che a tal fine potrà rivalersi senz'altro e senza necessità di ulteriore consenso dal concessionario che, tale consenso, fin d'ora accorda allo stesso concedente, anche sulla somma che il concessionario deposita a titolo di cauzione definitiva. Dovranno essere fornite bevande e generi alimentari di prima qualità e regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare. Per tutti i prodotti somministrati dovranno essere chiaramente indicati ed esposti ingredienti, scadenza e prezzi. La vendita può essere effettuata soltanto al banco; non è consentito l'uso di tavolini esterni ai locali assegnati. In nessun modo dovranno essere causati intralci al passaggio nell´area antistante i locali assegnati. Il concedente si riserva di stabilire ogni altra disposizione che risulti necessaria per il buon andamento del bar, dei campi giochi e sportivi.
ART. 7 ORARIO L'orario di apertura dell'esercizio, previa indicazione dell´Amministrazione Comunale, sarà: 1. per il servizio bar (con apertura esclusivamente nel periodo da maggio a ottobre) - Giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 24.00 - Giorni festivi dalle ore 7,00 alle ore 24.00 2. Per gli impianti sportivi: (con apertura esclusivamente nel periodo da maggio a ottobre) - Giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 24.00 - Giorni festivi dalle ore 7,00 alle ore 24.00
ART. 8 PERSONALE Il personale addetto al servizio di cui trattasi, dovrà essere corredato di proprie divise di lavoro. Il personale in servizio dovrà possedere le autorizzazioni previste dalle norme igieniche sanitarie ed attestato rilasciato dalla competente ASL.
ART. 9 CONTROLLI L´amministrazione Comunale ha il diritto-dovere di controllare l'andamento igienico-sanitario dell'esercizio del bar, dei campi giochi e sportivi. Il concessionario riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che in altri casi possono dar luogo ai diritti connessi al cosiddetto avviamento commerciale. Il concessionario si impegna comunque a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiara che l'entità del canone che egli si impegna a corrispondere al concedente è tale che in ogni e qualsiasi ipotesi egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato di ogni suo eventuale diritto che egli potesse eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza naturale o della risoluzione, per qualsivoglia ragione, anticipata dal contratto.
ART. 10 REVOCA Pena la decadenza dall'aggiudicazione, il concessionario, prima di iniziare il servizio, dovrà dimostrare il possesso delle autorizzazioni di legge entro il termine previsto per l'inizio del servizio stesso. Il concessionario si obbliga incondizionatamente a rinunciare subito alle autorizzazioni che le Autorità competenti gli abbiano rilasciato per l'esercizio del bar in oggetto, non appena il contratto si estingua per sua naturale scadenza o disdetta o per qualunque altra causa di risoluzione anche se anticipata; il concessionario si impegna a collaborare, all'occorrenza, per agevolare il passaggio delle autorizzazioni stesse al nuovo assuntore che debba subentrargli nella conduzione dell'esercizio. Il concedente si riserva di dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, a mezzo lettera A.R., ai sensi e per gli effetti dell´art. 1453 e segg. del codice civile. Il concedente potrà procedere di diritto alla revoca della concessione nei seguenti casi: a) in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali mancata corresponsione del canone, interruzioni del servizio senza giustificato motivo, inosservanza dei termini essenziali di consegna convenuti, reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento, fornitura di prodotti diversi o aventi composizione diversa da quelle stabilite nel presente capitolato; b) in caso di fallimento, concordato preventivo e atti di sequestro o pignoramento; c) in casi di subappalto, cessione totale o parziale del contratto; d) accertato mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente; e) mancato reintegro della cauzione definitiva; f) revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate all´aggiudicatario per l´espletamento del servizio.
Ove le inadempienze citate o altre inadempienze che a giudizio del concedente possano pregiudicare il rapporto in essere, siano eventualmente ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità dei servizio, le stesse saranno formalmente contestate al fornitore inadempiente. Dopo due contestazioni formali, anche non consecutive, comunicate per iscritto al concessionario, relativamente all´inosservanza di qualsiasi norma e prescrizione della presente convenzione, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del concessionario, il concedente potrà procedere alla revoca della concessione. La revoca della concessione, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti. In caso di risoluzione e/o recesso il concessionario è tenuto ad abbandonare i locali nel termine massimo stabilito dal concedente con conseguente rilascio immediato del possesso. Scaduto tale termine si applicherà una penale forfettaria di Euro 100,00 per ogni giorno di ulteriore permanenza nei locali dell´Ente.
ART. 11 PENALI Il mancato pagamento anticipato anche di una sola rata mensile del canone, dà diritto al concedente di revocare la concessione ed ottenere la risoluzione immediata del contratto. Per ogni inadempienza accertata, dovuta all´inosservanza di una qualsiasi delle norme del presente capitolato, questa Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di applicare una penale di Euro 100,00. Su tutte le somme dovute dal concessionario in dipendenza del presente contratto, dovranno essere corrisposti, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui è maturato il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. Il tasso di interessi di mora per ritardato pagamento è fissato in quello ufficiale di sconto.
ART. 12 RESPONSABILITA´ Il concedente non si costituisce in alcun modo depositario di quanto verrà a trovarsi nei locali utilizzati dal concessionario, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario stesso, senza responsabilità per il concedente per mancanze, sottrazioni, furti distruzione ed altro dovuti a qualsiasi causa, non esclusi gli incendi e gli scoppi. Al concessionario non è consentito di tenere, nei locali utilizzati, sostanze infiammabili o esplosive. Il concessionario si obbliga ad osservare ed a fare osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione dei danni per infortuni, incendi ecc., l'igiene, la sanità e quant'altro attinente all'uso ed al godimento degli immobili, impegnandosi a mantenere sempre efficienti gli impianti relativi, ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni comunque impartite al riguardo dalle pubbliche autorità, esonerando questa Amministrazione da ogni obbligo e responsabilità. Si obbliga, altresì, ove richiesto dal concedente, di comprovare, mediante documentazione rilasciata dall'autorità competente, l'adempimento di quanto disposto dalle summenzionate norme, ferma restando ogni esclusiva sua responsabilità. Il concessionario, pertanto, solleva previamente il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente atto, potessero derivare ai suoi amministratori e dipendenti, come pure solleva il concedente da ogni molestia ed azione di qualsiasi specie, che provenissero da terzi a causa del presente contratto di concessione. Il concessionario è, altresì, responsabile della perdita e del deterioramento dell'immobile che eventualmente si verifichino nel corso della durata contrattuale, nonché dei danni nei confronti di chiunque, gli uni e gli altri anche se derivanti da incendio o scasso, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore. Tale responsabilità permane per i danni cagionati da persone che in qualunque modo o per qualunque scopo il concessionario ammetta nell'immobile. Il concessionario è responsabile dei danni che, nell'esercizio dell'attività, possano direttamente o indirettamente derivare a persone o a cose e, ferma restando comunque tale sua assoluta responsabilità, egli deve stipulare con una primaria compagnia di assicurazione una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Egli deve consegnare copia di tale polizza all'Amministrazione ed esibire puntualmente le prove del pagamento delle rate di premio.
ART. 13 DOMICILIO FISCALE E FORO Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio fiscale presso il Comune di Chialamberto. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente convenzione, sarà competente, esclusivamente, il Foro di Torino.
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